L'assemblea straordinaria degli azionisti di Gabetti ha
approvato la proposta di modifica degli articoli 6, 9, 11, 14 e 19
dello statuto sociale.
In particolare, si legge in una nota, l'articolo 6 dello statuto
sociale e' stato modificato introducendo alcune caratteristiche
delle "azioni di categoria B", la cui emissione e' stata deliberata
dal Cda del 26 giugno scorso nell'ambito dell'accordo di
ristrutturazione dei debiti perfezionatosi con le banche creditrici
del gruppo lo scorso 24 aprile. Approssimandosi la data prevista
per l'effettiva emissione delle "azioni di categoria B",
l'assemblea ha apportato alcune integrazioni alla relativa
disciplina statutaria, prevedendo in particolare di precisare in
statuto il limite al possesso azionario post conversione dei
titolari di "azioni di categoria B" e la facolta' di riscatto
riconosciuta, sempre in relazione alle "azioni di categoria B",
alla societa'.
L'assemblea degli azionisti inoltre ha deliberato di eliminare
la previsione secondo la quale l'assemblea ordinaria deve essere
convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura
dell'esercizio sociale, oppure entro 180 giorni qualora la societa'
sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora
lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed
all'oggetto della societa', facendo rinvio alle norme di legge di
volta in volta in vigore.
La formulazione letterale dell'art. 11 dello Statuto Sociale che
disciplina la legittimazione all'intervento in assemblea dei soci
e' stata semplificata in considerazione dei frequenti aggiornamenti
normativi e regolamentari della materia. E' stata espunta in quanto
superata e non piu' attuale la previsione transitoria contenuta
nell'art. 14 dello Statuto Sociale che aveva deliberato di
modificare il numero dei componenti il Cda fissandolo in 13 membri.
E' stata, infine, eliminata l'elencazione delle materie non
delegabili di competenza del Cda contenuta nell'art. 19, comma 9,
dello Statuto Sociale al fine di consentire alla societa' una
maggiore flessibilita' nella gestione dell'impresa, tenuto conto
della recente evoluzione della stessa e anche alla luce delle
esigenze, anche strategiche, che possono profilarsi nel corso della
vita della societa', fermo restando in ogni caso la competenza del
Cda nelle materie non delegabili ai sensi di legge. com/vz